Statuto e organi

Fondata per iniziative del più elevato interesse sociale

Statuto

Allegato A al repertorio generale numero 139966/19060
FONDAZIONE C.A.M.P.A.

Oggetto e scopo

Art. 1

È costituita, per volontà dei Signori partecipanti all'Atto Costitutivo, tutti iscritti alla C.A.M.P.A., una fondazione denominata: "Fondazione C.A.M.P.A.".

La Fondazione opera nell'ambito della Regione Emilia Romagna, ha sede in Bologna Galleria U. Bassi n. 1 NON ha finalità di lucro.

Art. 2

Scopo della Fondazione è l'attuazione di iniziative del più elevato interesse sociale, nell'ambito dell'assistenza sanitaria, come, ad esempio, l'assistenza delle persone anziane bisognose di essere curate tanto a domicilio quanto in case di convalescenza specializzate.

È di rilievo il programma della  protezione, sotto il profilo fisico e morale, dei piccoli bambini che, senza alcun aiuto, potrebbero essere abbandonati privi di assistenza.

La Fondazione ha in progetto la concessione di premi o riconoscimenti a medici italiani e stranieri che si siano resi famosi per studi e ricerche sulle malattie infettive e sull'AIDS in particolare.

È scopo lo sviluppo dell'istruzione e della cultura tra i giovani.

I più volonterosi che saranno stati selezionati, verranno seguiti affinché sia loro consentito di terminare gli studi ed ottenere un diploma che faciliterà il loro inserimento nel mondo del lavoro.

È scopo il conferimento, ai più dotati, di una o più borse di studio, perché possano conseguire una Laurea universitaria.

Le borse di studio verranno intestate al nome dei Soci che si saranno resi benemeriti con delle donazioni, così il loro nome e cognome sarà ricordato per sempre.

La Fondazione promuoverà iniziative ad alto livello scientifico convocando convegni e tavole rotonde, con la partecipazione di docenti universitari italiani e esteri, per dibattere e divulgare argomenti sanitari di interesse che possano portare informazioni utili anche per facilitare l'opera dei ricercatori.

La  Fondazione svilupperà l'assistenza ai malati  in fase terminale, raggiungendo anche accordi con Enti Morali e Religiosi che dispongano di personale volontario da utilizzare per quei malati che ci saranno stati segnalati.

È scopo lo sviluppo e la conoscenza dell'educazione sanitaria, come:

intraprendere iniziative per diffondere l'informazione a categorie di cittadini interessati per:

  1. modificare situazioni ambientali e abitudini con margini di rischi;
  2. incentivare il rispetto per l'ambiente naturale;
  3. autotutelare il proprio stato di salute;
  4. far conoscere l'assetto sanitario nazionale e le norme che lo regolano.

La Fondazione potrà instaurare rapporti di collaborazione con Istituzioni ambientalistiche , Sanitarie Nazionali ed Estere.

Il Patrimonio

Art. 3

Il Patrimonio della Fondazione è costituito dalle somme versate al momento della costituzione dagli Iscritti fondatori, dai beni mobili e immobili che potranno pervenire per atti di donazione dagli iscritti, oppure da Enti morali, Istituti di Credito o da altre Fondazioni con fini simili da Industrie o Associazioni di Industriali, da Commercianti o Associazioni di Commercianti, da Artigiani o Associazioni di Artigiani o anche da qualsiasi cittadino italiano e straniero che voglia premiare e manifestare riconoscenza alle attività della Fondazione C.A.M.P.A..

La Fondazione C.A.M.P.A. provvede al conseguimento dei suoi scopi UNICAMENTE con le rendite del suo patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento dei beni mobili, che dovessero pervenire alla Fondazione nel modo che riterrà più opportuno e redditizio.

Struttura Organizzativa

Art. 4

Sono organi della Fondazione:

  • Il Consiglio di Amministrazione;
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 5

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da undici membri: nove, con una anzianità di iscrizione C.A.M.P.A. di almeno un anno, sono designati dalla Cassa Nazionale Assistenza Malattie Professionisti, Artisti e Lavoratori Autonomi (Società di Mutuo Soccorso - L. 3818/1886 e Mutua Integrativa del S.S.N. Art. 46 L. 833/1978).

Due consiglieri saranno designati uno dalla Banca che svolge servizio di tesoreria della Fondazione e uno designato dal Presidente della Provincia, scelto tra persone con competenza nel settore sanitario.

Art. 6

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente che, al pari dei Consiglieri, durerà in carica tre anni e tutti potranno essere rieletti.

Art. 7

Il Presidente della Fondazione propone al Consiglio di Amministrazione i due componenti del Comitato Direttivo scegliendo tra i Consiglieri della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina con apposita delibera.

Art. 8

Il Comitato è presieduto di diritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua vece dal Consigliere più anziano.

Art. 9

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

  1. nominare i membri del Comitato Direttivo;
  2. approvare, entro il mese di novembre, il bilancio preventivo ed, entro il mese di aprile successivo il bilancio consuntivo;
  3. provvedere sulle proposte che gli saranno sottoposte in forma scritta dal Comitato Direttivo;
  4. di deliberare sull'ammissione di nuovi iscritti i quali, appartenendo alla Mutua da almeno un anno, abbiano presentato domanda di adesione alla Fondazione.
  5. Le domande accettate comporteranno l'iscrizione sul Libro degli Iscritti della Fondazione;

  6. approvare lo Statuto e il Regolamento.

Art. 10

Il Comitato Direttivo ha il potere propositivo per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, nonché per la ripartizione delle rendite annuali.

Tutte le proposte saranno presentate, con relazioni scritte, al Consiglio di Amministrazione che le porterà all'ordine del giorno e delibererà in merito.

Art. 11

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

  • convoca il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Direttivo e li presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive riunioni;
  • firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
  • sorveglia l'osservanza delle Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
  • provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio ed ai rapporti con le Autorità tutorie.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano di età.

  • propone affinché il Consiglio di Amministrazione accetti i legati e le donazioni che perverranno;
  • predisporrà affinché venga scritto ed approvato il testo del Regolamento.

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria ogni quattro mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei sui membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Art. 13

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se sono presenti almeno sei Consiglieri.

Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti a votazione palese. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 14

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario del Consiglio viene nominato dal Consiglio stesso. I componenti del Consiglio di Amministrazione NON percepiscono alcun compenso per l'attività svolta.

Quando l'attività della Fondazione sarà rilevante anche per le donazioni pervenute ed il patrimonio avrà raggiunto una importanza di rispetto, in quel momento il Consiglio di Amministrazione prenderà la decisione di considerare un rimborso spese a coloro che parteciperanno alla gestione della Fondazione come componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo.

Art. 15

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione che procede anche alla designazione del Presidente del Collegio.

Tutti i componenti del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio esercita il controllo amministrativo e contabile della gestione e riferisce al Consiglio di Amministrazione con apposita relazione annuale sul funzionamento della Fondazione. I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 17

Entro un anno dal riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione C.A.M.P.A., il Consiglio di Amministrazione formulerà ed approverà il Regolamento per l'applicazione dello Statuto e per il funzionamento amministrativo e tecnico dell'ENTE.

Art. 18

In caso di anticipato scioglimento della Fondazione, il patrimonio netto residuo sarà devoluto alla Cassa Nazionale Assistenza Malattie Professionisti, Artisti e Lavoratori Autonomi (C.A.M.P.A.) con sede in Bologna, Galleria Ugo Bassi, 1.

Art. 19

Per tutto quanto non espressamente previsto dallo Statuto, ci si richiama al vigente  Codice Civile.

F.to Vittorio Mantelli
F.to Piero Alvisi